Sez. III
Art. 807
490 / 1156Perdita di diritto delle distinzioni onorifiche di guerra
In vigore dal 9 ott 2010
1. Dalle condanne di cui all'articolo 1425, comma 1, del codice deriva, come effetto immediato e imprescindibile, la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, elencate nell'; essa decorre dalle date stabilite, per i vari casi, nell'.
2. Il ministero competente dà pubblica notizia dell'avvenuta perdita di dette distinzioni nei modi indicati nell', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-807