Sez. III
Art. 810
Sospensione da infliggere tardivamente
In vigore dal 9 ott 2010
1. Se, per qualsiasi motivo, manca la possibilità di infliggere tempestivamente la sospensione e con la medesima decorrenza del provvedimento dal quale essa deriva, il ministro competente ha facoltà di decidere caso per caso se e per quale durata disporre la sospensione.
2. Questa non può essere mai superiore a quella del provvedimento suddetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-810