Sez. III
Art. 813
Cessazione della sospensione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al termine della durata della sospensione si riacquista il diritto alle medaglie e alla croce al valor militare e alle distinzioni onorifiche di guerra, senza particolari provvedimenti; le insegne e i brevetti relativi sono restituiti al decorato.
2. È anche riattivato il pagamento al decorato stesso del beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare e cessa, contemporaneamente, il pagamento di esso ai congiunti cui è stato, eventualmente, concesso per riversibilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-813