Sez. III
Art. 817
Ripristino in conseguenza di atti di valore
In vigore dal 9 ott 2010
1. Colui che è incorso nella perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e ha successivamente compiuto atti di valore o cospicui o, se non tali, reiterati, può chiedere al ministero competente il ripristino della concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.
2. Alla domanda devono essere allegati documenti idonei a comprovare gli atti di valore compiuti.
3. Sulla efficacia degli atti di valore, che si adducono per il riacquisto delle decorazioni e delle distinzioni perdute, decide il ministro competente, sentito il parere della commissione consultiva, alla quale sono comunicati tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio.
4. Il ripristino delle medaglie o della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra ha luogo con le stesse forme previste per le concessioni normali e decorre dalla data dell'atto di valore cospicuo compiuto o dalla data del più recente degli atti di valore reiterati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-817