Sez. III

Art. 822

Cessazione della incapacità in conseguenza di atti di valore

In vigore dal 9 ott 2010
1. La incapacità a conseguire le medaglie e la croce al valor militare e le distinzioni onorifiche di guerra, da parte di chi non è mai stato insignito di alcuna di dette decorazioni e distinzioni, può cessare anche per aver compiuto atti di valore o cospicui o, se non tali, reiterati, nel senso specificato dall'. 2. Colui che è incorso nella predetta incapacità può chiedere l'esame degli atti di valore compiuti, agli effetti del riconoscimento della cessazione della stessa incapacità. 3. Su tali domande decide il Ministro competente, sentito il parere della Commissione consultiva, alla quale sono comunicati tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio sulla efficacia degli atti di valore compiuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-822

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo