Sez. III
Art. 824
Cessazione della incapacità nei riguardi di già insigniti di decorazioni e distinzioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Quando gli eventi previsti dagli si verificano nei riguardi di coloro che, già insigniti di medaglie o di croce al valor militare o di distinzioni onorifiche di guerra, sono incorsi di diritto nella perdita di esse e nella conseguente incapacità, gli stessi possono chiedere, oltre al ripristino delle decorazioni e distinzioni perdute, l'esame dei titoli e delle altre decorazioni e distinzioni eventualmente acquisiti durante il periodo della incapacità.
2. Le relative concessioni non possono avere, per i riabilitati, decorrenza anteriore alla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di riabilitazione, mentre decorrono dalla data in cui i titoli sono stati acquisiti per coloro nei confronti dei quali è intervenuta dichiarazione di cessazione della incapacità di cui agli .
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-824