Sez. IV
Art. 829
Uso dei nastrini in luogo delle medaglie o delle croci
In vigore dal 9 ott 2010
1. È autorizzato l'uso dei nastrini da portarsi sul petto in luogo delle medaglie; a tale riguardo si osservano le disposizioni emanate sull'uso delle uniformi e dei distintivi.
2. Sul nastrino da portare in luogo delle medaglie al valore di Forza armata è applicata una stelletta a cinque punte rispettivamente d'oro o d'argento o di bronzo; per le medaglie d'oro al valore di Marina, Aeronautico e dell'Arma dei carabinieri la stelletta a cinque punte è inquadrata in un piccolo fregio di fronde di alloro dello stesso metallo.
3. Sul nastrino da portare in luogo delle croci o delle medaglie al merito di Forza armata è applicata una corona turrita, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-829