Sez. IV
Art. 831
Proposte di concessione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le proposte di concessione delle ricompense sono formulate dalle autorità le quali, per le loro attribuzioni, sono a cognizione dei fatti e precisamente:
a) dalle autorità militari centrali, se il fatto è di rilevanza nazionale;
b) dai comandanti militari territoriali o di corpo d'armata o livello gerarchico equiparato, o dai comandanti di corpo per il tramite gerarchico, in caso di atti e attività compiuti da militari in servizio nelle unità alle proprie dipendenze o appartenenti a unità di altra Forza armata dislocate nei territori di competenza, ovvero da civili;
c) dai comandanti di corpo o dall'autorità militare in grado più elevato presente al fatto, ovvero, nel caso non esista, dall'autorità consolare, per gli atti e le attività compiute all'estero.
2. I documenti relativi, corredati dei dati necessari a comprovare il fatto e a porre in evidenza tutti gli aspetti, devono essere trasmessi al Ministero della difesa entro tre mesi a partire dalla data dell'evento che ha dato luogo alla proposta.
3. Non è prescritto termine alcuno per le azioni compiute in mari o in cieli lontani e all'estero.
4. A documentare le azioni compiute da aeronauti non in servizio militare, le quali possono venire ricompensate con la medaglia al valore Aeronautico, è obbligatoria la deliberazione della presidenza dell'ente o associazione aeronautica designata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-831