Sez. V

Art. 835

Concessioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le concessioni sono definitive se riportate nell'ordine del giorno o rese altrimenti pubbliche. 2. La croce e il nastro sono distribuiti gratuitamente a coloro che ottengono la concessione. 3. Le autorità che procedono all'assegnazione della croce mensilmente ne danno avviso al Ministero della difesa, che segna a ruolo i decorati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-835

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