Sez. IV

Art. 833

Brevetti delle ricompense al valore e al merito di Forza armata

In vigore dal 9 ott 2010
1. All'atto del conferimento delle ricompense al valore e al merito di Forza armata è rilasciato dal Ministro della difesa un brevetto indicante il nome del premiato, la motivazione, la data e il luogo del fatto che ha determinato il provvedimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-833

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