Sez. III
Art. 823
Effetti della cessazione della incapacità in conseguenza di atti di valore
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il compimento di un atto di valore militare, riconosciuto cospicuo nel senso specificato dall', eliminando la incapacità, toglie, dalla data in cui esso è compiuto, l'ostacolo alla concessione della decorazione al valor militare che l'atto stesso comporta e delle altre decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra per le quali eventualmente esista titolo.
2. Dagli atti di valore reiterati deriva la cessazione della incapacità solo dalla data del più recente di essi ritenuto a tali fini efficace a norma delle disposizioni dell'; anche in questo caso, ma solo da tale data, cessa l'ostacolo alla concessione delle decorazioni al valor militare che gli atti stessi comportino e delle altre decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra per le quali eventualmente esista titolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-823