Sez. III
Art. 820
Titoli eventuali ad altre decorazioni e distinzioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. I titoli ad altre decorazioni e distinzioni, eventualmente sorti dopo la data della perdita, possono essere fatti valere, nei modi prescritti, da parte di coloro ai quali è concesso il ripristino delle medaglie o della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, se consta che è mancata la possibilità di far valere i titoli stessi a causa dei medesimi eventi per i quali la perdita era stata inflitta.
2. Le relative concessioni non possono avere decorrenza anteriore alla data del ripristino.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-820