Sez. III

Art. 816

Ripristino nei casi di reintegrazione nel grado

In vigore dal 9 ott 2010
1. Coloro che, in seguito alla perdita del grado sono stati privati delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e che sono reintegrati nel grado stesso, possono chiedere al ministero competente il ripristino, a ogni effetto, della concessione delle decorazioni e distinzioni perdute. 2. Il ripristino della concessione ha luogo nel modo indicato nell', comma 3 e decorre dalla data dalla quale ha avuto effetto la reintegrazione nel grado militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-816

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