Sez. III

Art. 815

Ripristino nei casi di riacquisto della cittadinanza

In vigore dal 9 ott 2010
1. Coloro ai quali, per effetto della perdita della cittadinanza italiana, è stata inflitta la perdita delle medaglie o della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra e che riacquistano la cittadinanza medesima, possono chiedere al ministero competente il ripristino, a ogni effetto, della concessione delle decorazioni e distinzioni perdute. 2. Alla domanda deve essere allegato un certificato dell'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, dal quale risulta il riacquisto della cittadinanza italiana, con l'indicazione della data da cui esso ha effetto. 3. Il ripristino della concessione ha luogo nel modo indicato nell', comma 3 e decorre, a tutti gli effetti, dal giorno del riacquisto della cittadinanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-815

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