Sez. III
Art. 809
Determinazione, decorrenza e durata della sospensione delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra
In vigore dal 9 ott 2010
1. Sulla sospensione della facoltà di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra decide il ministro sulla cui iniziativa le decorazioni e distinzioni furono concesse; essa è, in ogni caso, inflitta con determinazione ministeriale, la quale ne specifica la decorrenza e la durata.
2. Della sospensione inflitta è data pubblica notizia nei modi indicati nel nell' comma 2.
3. La sospensione ha la medesima decorrenza e durata della pena principale e accessoria o della misura disciplinare o di pubblica sicurezza, previste dall' articolo 1427 del codice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-809