Art. 804 · Facoltà della Commissione consultiva
Sez. III

Art. 804

487 / 1156

Facoltà della Commissione consultiva

In vigore dal 9 ott 2010
1. La Commissione consultiva, se non ritiene sufficienti, per pronunciarsi, i documenti e le informazioni ricevute, può sempre sospendere l'emissione del suo parere e richiedere al ministero competente altri elementi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-804