Art. 806 · Decretazione, decorrenza e notificazione della perdita eventuale
Sez. III

Art. 806

489 / 1156

Decretazione, decorrenza e notificazione della perdita eventuale

In vigore dal 9 ott 2010
1. La perdita delle medaglie e della croce al valor militare, nei casi di cui all'articolo 1425, comma 2, del codice, è inflitta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto medesimo. 2. Di essa è data pubblica notizia nella Gazzetta Ufficiale, nonché nel Bollettino ufficiale, o in altra pubblicazione che ne faccia le veci.
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