Convenzione Postale Universale

Art. 22

Assenza di responsabilità per le amministrazioni postali

In vigore dal 17 mar 2007
Assenza di responsabilità per le amministrazioni postali 1. Le amministrazioni postali cessano di essere responsabili degli invii raccomandati, degli invii a consegna attestata, dei pacchi e degli invii con valore dichiarato di cui abbiano effettuato la consegna alle condizioni prescritte dal loro regolamento per gli invii della stessa natura. Le amministrazioni sono tuttavia ritenute responsabili: 1.1 quando una manomissione o un danneggiamento è constatato sia prima della consegna sia all'atto della consegna dell'invio 1.2 quando, ove consentito dai regolamenti interni, il destinatario, o all'occorrenza il mittente in caso di rinvio all'origine, formuli delle riserve all'atto della presa in consegna di un invio manomesso o danneggiato 1.3 quando, ove consentito dai regolamenti interni, l'invio raccomandato è stato recapitato in una cassetta delle lettere ed il destinatario dichiari di non averla ricevuta 1.4 quando il destinatario, o in caso di rinvio all'origine, il mittente di un pacco o di un invio con valore dichiarato, nonostante abbia dato regolare ricevuta, segnali "senza indugio" all'amministrazione che gli ha consegnato l'invio di aver constatato un danno. Egli deve fornire la prova che la manomissione o il danneggiamento non si sia verificato dopo la consegna; il termine "senza indugio" deve essere interpretato secondo la legislazione nazionale. 2. Le amministrazioni postali non sono responsabili: 2.1 in caso di forza maggiore, conformemente all'.6.9 2.2 quando, non essendo stata altrimenti fornita la prova della loro responsabilità, esse non possono rendere conto degli invii a seguito della distruzione dei documenti di servizio determinata da un caso di forza maggiore 2.3 quando il danno è stato causato da errore o negligenza del mittente o determinato dalla natura del contenuto 2.4 quando si tratti di invii che ricadono sotto i divieti previsti dall' 2.5 in caso di sequestro, in forza della legislazione del paese di destinazione, secondo notifica dell'amministrazione di tale paese 2.6 quando si tratti di invii con valore dichiarato che siano stati oggetto di una dichiarazione fraudolenta di valore superiore al valore reale del contenuto 2.7 quando il mittente non ha presentato alcun reclamo entro il termine di sei mesi a partire dal giorno successivo a quello di impostazione dell'invio 2.8 quando si tratta di pacchi di prigionieri di guerra e intemati civili 2.9 quando si suppone che il mittente abbia agito con intenzioni fraudolenti allo scopo di causare un danno. 3. Le amministrazioni postali non vengono ritenute responsabili in merito alle dichiarazioni doganali rese sotto qualsiasi forma, nè per le decisioni prese sugli invii sottoposti al controllo doganale dai servizi di dogana all'atto della verifica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-22

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