Convenzione Postale Universale›Parte seconda
Art. 17
Reclami
In vigore dal 17 mar 2007
Reclami
1. Ogni amministrazione postale è tenuta ad accettare i reclami riguardanti un invio impostato nel suo servizio o in quello di un'altra amministrazione postale, purchè tali reclami siano presentati entro il termine di sei mesi a partire dal giorno successivo a quello di impostazione dell'invio. Il periodo di sei mesi riguarda le relazioni tra reclamanti e amministrazioni postali e non copre la trasmissione dei reclami tra amministrazioni postali.
1.1 Tuttavia, le amministrazioni postali non sono obbligate ad accettare reclami per il mancato ricevimento di un invio di posta-lettere ordinario. Quindi, le amministrazioni postali che decidano di accettare tali reclami, possono limitare le loro indagini alle ricerche nel servizio degli invii non consegnabili.
2. I reclami sono accettati in base alle condizioni previste dai Regolamenti.
3. Il trattamento dei reclami è gratuito. Tuttavia, se è richiesto l'impiego del servizio EMS, le spese supplementari sono, in linea di principio, a carico del richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-17