Convenzione Postale Universale

Art. 21

Responsabilità delle amministrazioni postali. Indennità

In vigore dal 17 mar 2007
Responsabilità delle amministrazioni postali. Indennità 1. Generalità 1.1 Salvo che nei casi previsti dall', le amministrazioni postali rispondono: 1.1.1 della perdita, della manomissione o dell'avaria degli invii raccomandati, dei pacchi ordinari e degli invii con valore dichiarato; 1.1.2 della perdita degli invii a consegna attestata; 1.1.3 della restituzione di un pacco di cui non sia specificato il motivo della mancata distribuzione 1.2 le amministrazioni postali non si ritengono responsabili per invii diversi da quelli indicati ai punti 1.1.1 e 1.1.2 1.3 Le amministrazioni postali non si ritengono responsabili tutti gli altri casi non previsti dalla presente Convenzione 1.4 quando la perdita, o l'avaria totale di un invio raccomandato, di un pacco ordinario o di un invio a valore dichiarato è dovuta a cause di forza maggiore per le quali non è pagabile l'indennità, il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse corrisposte, ad eccezione della tassa di assicurazione 1.5 gli iimporti dell'indennità da pagare non possono essere superiori agli importi indicati dal Regolamento della posta-lettere e dal Regolamento riguardante i pacchi postali 1.6 in caso di responsabilità, i danni indiretti o i benefici non realizzati non sono presi in considerazione nell'importo dell'indennità da corrispondere 1.7 tutte le disposizioni relative alla responsabilità delle amministrazioni postali sono rigorose, obbligatorie ed esaustive. Le amministrazioni postali non si ritengono responsabili- anche nel caso di mancanza grave (errore grave) - al di fuori dei limiti stabiliti dalla Convenzione e dai Regolamenti 2. Invii raccomandati 2.1 in caso di perdita, di manomissione totale o di avaria totale di un invio raccomandato, il mittente ha diritto ad un'indennità fissata dal regolamento della posta-lettere. Se il mittente reclama un importo inferiore a quello fissato dal Regolamento della posta-lettere, le amministrazioni hanno la facoltà di pagare questo importo inferiore e di essere rimborsate su questa base dalle altre amministrazioni eventualmente coinvolte 2.2 in caso di manomissione parziale o di danneggiamento parziale di un invio raccomandato, il mittente ha diritto ad un'indennità che corrisponde, di norma, all'importo reale della manomissione o del danneggiamento. 3. invii a consegna attestata 3.1 in caso di perdita, di manomissione totale o di danneggiamento totale di un invio a consegna attestata, il mittente ha diritto solamente alla restituzione delle tasse pagate. 4. pacchi ordinari 4.1 in caso di perdita, di manomissione totale o di danneggiamento totale di un pacco ordinano, il mittente ha diritto ad un'indennità fissata dal regolamento riguardante i pacchi postali. Se il mittente reclama un importo inferiore a quello fissato nel Regolamento dei pacchi postali, le amministrazioni hanno la facoltà di pagare questo importo inferiore e di essere rimborsate su questa base dalle altre amministrazioni eventualmente coinvolte. 4.2 in caso di manomissione parziale o di danneggiamento parziale di un pacco ordinario, il mittente ha diritto ad un'indennità che corrisponde, di norma, all'importo reale della manomissione o del danneggiamento 4.3 le amministrazioni postali possono accordarsi per applicare reciprocamente l'importo per i pacchi fissato dal Regolamento dei pacchi postali, senza riguardo al peso. 5. Invii con valore dichiarato 5.1 In caso di perdita, di manomissione totale o di danneggiamento totale di un invio con valore dichiarato, il mittente ha diritto ad un'indennità che corrisponde, di norma, all'importo, in DTS, del valore dichiarato; 5.2 in caso di manomissione parziale o di danneggiamento parziale di un invio con valore dichiarato, il mittente ha diritto ad un'indennità che corrisponde, di norma, all'importo reale della manomissione o del danneggiamento. Tale indennità, tuttavia non può in alcun caso superare l'importo, in DTS, del valore dichiarato. 6. Nei casi previsti ai punti 4 e 5, l'indennità è calcolata in base al prezzo corrente, convertito in DTS, degli oggetti o delle merci della stessa natura, nel luogo ed al momento dell'accettazione al trasporto. In mancanza del prezzo corrente, l'indennità è calcolata secondo il valore ordinario di oggetti o merci valutati sulle stesse basi. 7. Quando un'indennità è dovuta per la perdita, la manomissione totale o il danneggiamento totale di un invio raccomandato, di un pacco ordinario o di un invio con valore dichiarato, il mittente o, secondo il caso, il destinatario ha diritto, inoltre, alla restituzione delle tasse e dei diritti acquisiti, ad eccezione delle tasse di raccomandazione o di assicurazione. Lo stesso diritto è applicato agli invii raccomandati, ai pacchi ordinari o invii con valore dichiarato rifiutati dai destinatari a causa dei loro cattivo stato, se questo è imputabile al servizio postale ed implica la sua responsabilità. 8. In deroga alle disposizioni di cui ai punti 2, 4 e 5 il destinatario ha diritto all'indennità dopo aver preso in consegna un invio raccomandato, un pacco ordinario o un invio con valore dichiarato manomesso o danneggiato. 9. L'amministrazione postale di origine ha la facoltà di versare ai mittenti, nel proprio Paese, le indennità previste dalla sua legislazione interna per gli invii raccomandati e per i pacchi senza valore dichiarato, a condizione che esse non siano inferiori a quelle fissate ai punti 2.1.e 4.1. Ciò vale anche per l'amministrazione postale di destinazione quando l'indennità è pagata al destinatario. Gli importi fissati ai punti 2.1 e 4.1 restano tuttavia applicabili: 9.1 in caso di ricorso contro l'amministrazione responsabile; 9.2 se il mittente rinuncia ai suoi diritti in favore del destinatario o viceversa. 10. Il presente articolo non contempla alcuna riserva in merito al pagamento dell'indennità alle amministrazioni postali, salvo nel caso di accordo bilaterale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-21

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