Convenzione Postale Universale
Art. 24
Pagamento dell'indennità
In vigore dal 17 mar 2007
Pagamento dell'indennità
1. Salvo rivalsa nei confronti dell'amministrazione responsabile, l'obbligo di pagare l'indennità e di restituire le tasse ed i diritti spetta, secondo il caso, all'amministrazione di origine o a quella di destinazione.
2. Il mittente ha la facoltà di rinunciare al suo diritto all'indennità in favore del destinatario. Per contro, il destinatario ha la facoltà di rinunciare ai suoi diritti in favore del mittente. Ove consentito dalla legislazione interna sia il mittente che il destinatario possono autorizzare una terza persona a ricevere l'indennità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-24