Convenzione Postale UniversaleParte seconda

Art. 19

Scambio di dispacci chiusi con unità militari

In vigore dal 17 mar 2007
Scambio di dispacci chiusi con unità militari 1. Dispacci chiusi di posta-lettere possono essere scambiati tramite i servizi territoriali, marittimi o aerei di altri paesi: 1.1 fra gli uffici postali di un paese membro e i comandanti delle unità militari messe a disposizione dall'Organizzazione delle Nazioni Unite; 1.2 fra i comandanti di tali unità militari; 1.3 fra gli uffici postali di un paese membro e i comandanti di divisioni navali o aeree o terrestri, di navi da guerra o di aerei militari che tale paese ha di stanza all'estero; 1.4 fra i comandanti di divisioni navali o aeree o terrestri, di navi da guerra o di aerei militari dello stesso paese. 2. I dispacci di poste-lettere di cui al punto 1 devono contenere invii della posta-lettere esclusivamente diretti a o provenienti da membri delle unità militari, dagli stati maggiori e dagli equipaggi delle navi o degli aerei di destinazione o di spedizione dei dispacci. L'amministrazione postale del paese che ha messo a disposizione l'unità militare o al quale appartengono le navi e gli aerei, stabilisce le tariffe e le condizioni di spedizione applicabili a tali invii, sulla base della propria regolamentazione. 3. Salvo accordo particolare, l'amministrazione postale del paese che ha messo a disposizione l'unità militare o dal quale dipendono le navi da guerra o gli aerei militari è debitrice, verso le amministrazioni interessate, delle spese di transito dei dispacci, delle spese terminali e delle spese di trasporto aereo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-19

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