Convenzione Postale Universale›Parte seconda
Art. 15
Invii non ammessi. Divieti
In vigore dal 17 mar 2007
Invii non ammessi. Divieti
1. Disposizioni generali
1.1 Non sono ammessi gli invii che non soddisfano le condizioni previste dalla Convenzione e dai Regolamenti. Non sono ammessi nemmeno gli invii spediti con intenti fraudolenti o di non pagamento deliberato dell'interezza delle somme dovute.
1.2 Le eccezioni ai divieti enunciati nel presente articolo sono prescritte nei Regolamenti.
1.3 Tutte le amministrazioni postali hanno la possibilità di estendere i divieti enunciati nel presente articolo, che possono essere applicati immediatamente dopo il loro inserimento nell'apposita raccolta.
2. Divieti riguardanti tutte le categorie di invii
2.1 L'inserimento degli oggetti qui di seguito elencati è vietato per tutte le categorie di invii:
2.1.1 gli stupefacenti e le sostanze psicotrope;
2.1.2 gli oggetti osceni o immorali;
2.1.3 gli oggetti la cui importazione o circolazione è vietata nel Paese di destinazione;
2.1.4 gli oggetti che, per la loro natura o per il proprio imballaggio, possono rappresentare pericolo per gli operatori o per il grande pubblico, macchiare o deteriorare gli altri invii, l'attrezzatura postale o i beni appartenenti a terzi;
2.1.5 i documenti aventi carattere di corrispondenza attuale e personale scambiati tra persone diverse dal mittente e dal destinatario o persone con essi conviventi.
3. Materie esplosive, infiammabili o radioattive o altre materie pericolose
3.1. È vietato l'inserimento in tutte le categorie di invii di materie esplosive, infiammabili o altre materie pericolose, nonché di materie radioattive;
3.2 in via eccezionale sono ammesse:
3.2.1 le materie biologiche spedite negli invii della
posta-lettere di cui all'.1
3.2.2 le materie radioattive spedite negli invii della posta-lettere e pacchi postali di cui all'.1.
4. Animali vivi
4.1. è vietato l'inserimento di animali vivi in tutte le
categorie di invii
4.2 In via eccezionale sono ammessi negli invii della posta-lettere ad esclusione degli invii con valore dichiarato,i seguenti animali:
4.2.1 api, sanguisughe e bachi da seta;
4.2.2 parassiti e distruttori di insetti nocivi destinati al controllo di questi insetti e scambiati fra le istituzioni ufficialmente riconosciute;
4.2.3 le mosche della famiglia delle drosofile utilizzate per la ricerca bio-medica tra le istituzioni ufficialmente riconosciute.
4.3 In via eccezionale sono ammessi nei pacchi i seguenti animali: 4.3.1 gli animali vivi il cui trasporto per posta è autorizzato
dal regolamento postale dei paesi interessati
5. Inserimento di corrispondenza nei pacchi
5.1 È vietato l'inserimento nei pacchi postali dei seguenti oggetti:
5.1.1 i documenti aventi carattere di corrispondenza attuale e
personale
5.1.2 corrispondenza di ogni genere scambiata tra persone diverse dal mittente e dal destinatario o dalle persone con essi conviventi.
6. Monete metalliche, banconote e altri oggetti di valore
6.1 è vietato l'inserimento di monete metalliche, banconote, biglietti di Stato, valori al portatore, travel-cheques, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose, gioielli ed altri oggetti preziosi:
6.1.1 negli invii della posta-lettere diversi da quelli con valore dichiarato;
6.1.1.1 tuttavia, ove consentito dalla legislazione interna dei Paesi di origine e di destinazione, detti oggetti possono essere spediti in busta chiusa come invii raccomandati;
6.1.2 nei pacchi diversi da quelli con valore dichiarato, ove consentito dalla legislazione interna dei Paesi di origine e di destinazione;
6.1.3 nei pacchi diversi da quelli con valore dichiarato scambiati tra due Paesi che accettano la dichiarazione di valore;
6.1.3.1 inoltre, ogni amministrazione ha la facoltà di proibire l'inserimento di lingotti d'oro nei pacchi con o senza valore dichiarato provenienti o trasmessi in transito sul proprio territorio; detta amministrazione può limitare il valore reale di tali invii.
7. Stampe e cecogrammi
7.1 Le stampe e i cecogrammi:
7.1.1 non possono portare alcuna annotazione nè contenere alcun elemento di corrispondenza;
7.1.2 non possono contenere nessun francobollo o forma di affrancatura, obliterati o non, nè carte rappresentanti un valore; possono invece contenere una cartolina, busta o nastro che siano preaffrancati per la rispedizione e sui quali sia stampato l'indirizzo al quale devono essere rispediti. Tale indirizzo può essere del mittente dell'invio o del suo operatore e può essere o nel paese di impostazione o in quello di destinazione dell'invio originario.
8. Trattamento degli invii erroneamente ammessi
8.1 il trattamento degli invii erroneamente ammessi è evidenziato dai Regolamenti. Tuttavia, gli invii contenenti gli oggetti di cui ai punti 2.1.1. 2.1.2 e 3.1 non vengono in nessun caso inoltrati a destinazione, nè consegnati ai destinatari, nè rinviati all'origine. Ove gli oggetti di cui ai punti 2.1.1 e 3.1 vengano rinvenuti negli invii in transito, tali invii verranno trattati secondo la legislazione nazionale del paese di transito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-15