Convenzione Postale Universale›Parte prima
Art. 11
Infrazioni
In vigore dal 17 mar 2007
Infrazioni
1. Invii postali
1.1 I Paesi membri si impegnano a prendere tutte le misure necessarie a prevenire gli atti sotto elencati e a perseguire e punire i loro autori:
1.1.1 l'inserimento negli invii postali di stupefacenti, sostanze psicotrope o materiali esplosivi, infiammabili o in altro modo pericolosi, non espressamente autorizzati dalla Convenzione;
1.1.2 l'inserimento negli invii postali di oggetti connessi alle pedofilia o pornografici che rappresentano bambini.
2. Affrancatura in generale e i mezzi di affrancatura in
particolare
2.1 I Paesi membri si impegnano a prendere tutte le misure necessarie a prevenire, reprimere e punire le infrazioni relative ai mezzi di affrancatura previsti dalla presente Convenzione, precisamente:
2.1.1. i francobolli, in circolazione o ritirati dalla circolazione;
2.1.2 i marchi di affrancatura;
2.1.3 i timbri di macchine affrancatrici o di torchi da stampa;
2.1.4 i buoni-risposta internazionale.
2.2 Ai fini della presente Convenzione, per infrazione relativa ai mezzi di affrancatura si intende uno degli atti sotto elencati, commesso con l'intenzione di procurare un arricchimento illegittimo al suo autore o a un terzo. Devono essere puniti:
2.2.1 la falsificazione,l'imitazione o la contraffazione dei mezzi di affrancatura o qualunque atto illecito o delittuoso legato alla loro fabbricazione non autorizzata;
2.2.2 l'uso, la messa in circolazione, la commercializzazione, la distribuzione, diffusione, trasporto, importazione, esportazione, presentazione o esposizione, anche a fini pubblicitari, di mezzi di affrancatura falsificati, imitati o contraffatti;
2.2.3 l'uso o la messa in circolazione a fini postali di mezzi di affrancatura già utilizzati;
2.2.4 i tentativi che mirino a i commettere una delle infrazioni summenzionate.
3. Reciprocità
3.1 Per quanto riguarda le sanzioni, non si deve fare alcuna distinzione tra gli atti previsti dall'articolo 8bis, sia che si tratti di mezzi di affrancatura nazionali che esteri;
tale disposizione non può essere sottoposta ad alcuna condizione di reciprocità legale o convenzionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-11