Convenzione Postale Universale›Parte prima
Art. 9
Sicurezza postale
In vigore dal 17 mar 2007
Sicurezza postale
1. I Paesi membri adottano e mettono in opera una strategia in materia di sicurezza, a ogni livello di gestione postale, al fine di conservare e accrescere la fiducia della clientela nei riguardi dei servizi postali, nell'interesse di tutte le parti coinvolte. Una tale strategia dovrà implicare lo scambio di informazioni relative al mantenimento della sicurezza e della tutela dei dispacci nel trasporto e nel transito tra i Paesi membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-9