Convenzione Postale Universale›Parte seconda
Art. 13
Servizi supplementari
In vigore dal 17 mar 2007
Servizi supplementari
1. I Paesi membri assicurano i seguenti servizi supplementari obbligatori:
1.1 servizio di raccomandata per gli invii aerei e prioritari della posta-lettere in partenza;
1.2 servizio di raccomandata per gli invii della posta-lettere non prioritari e di superficie in partenza per quelle destinazioni che non hanno un servizio prioritario o di posta aerea;
1.3 servizio di raccomandazione per tutti gli invii provenienti dalle posta-lettere.
2. La prestazione di un servizio di raccomandata è facoltativa per gli invii non prioritari e di superficie in partenza per le destinazioni in cui è assicurato il servizio prioritario o di posta aerea.
3. I Paesi membri possono convenire tra di loro di offrire i seguenti servizi supplementari facoltativi:
3.1 servizio di invii con valore dichiarato per gli invii della posta-lettere e pacchi;
3.2 servizio di invii a consegna attestata per gli invii della posta-lettere;
3.3 servizio di invii in contrassegno per gli invii della posta-lettere e pacchi;
3.4 servizio di invii per espresso per gli invii della posta-lettere e pacchi;
3.5 servizio di consegna in proprie mani per gli invii della posta-lettere raccomandati, a consegna attestata o con valore dichiarato;
3.6 servizio di invii franchi di tasse e di diritti per gli invii della posta-lettere e pacchi;
3.7 servizio di pacchi fragili e pacchi ingombranti;
3.8 servizio di collettame "Consignment" per gli invii collettivi di un unico mittente destinati all'estero.
4. I seguenti tre servizi supplementari comportano allo stesso tempo aspetti obbligatori e aspetti facoltativi:
3.2 servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CCRI), la cui offerta ai propri clienti è essenzialmente facoltativa; ma tutte le amministrazioni sono obbligate ad assicurare il servizio di ritorno all'estero degli invii CCRI;
3.3 servizio di buoni-risposta internazionali; tali buoni possono essere scambiati in tutti i Paesi membri, ma loro vendita ai propri clienti è facoltativa;
3.4 avviso di ricevimento per gli Invii della posta-lettere raccomandati o a consegna attestata, pacchi e invii con valore dichiarato; tutte le amministrazioni postali accettano gli avvisi di ricevimento per gli invii in arrivo; tuttavia, la prestazione del servizio di avviso di ricevimento per gli invii in partenza è facoltativa.
5. Tali servizi e le relative tasse sono descritti nei Regolamenti.
6. Quando nei servizio interno gli elementi di servizio di seguito indicati sono oggetto di tasse speciali, le amministrazioni nazionali sono autorizzate a percepire le stesse tasse per gli invii internazionali, secondo le condizioni enunciate nei Regolamenti:
6.1 distribuzione di pacchetti con peso superiore a 500 grammi;
6.2 impostazione di invii di posta-lettere entro il limite ultimo dell'orario;
6.3 impostazione di invii di posta-lettere oltre il normale orario
di apertura degli sportelli
6.4 raccolta al domicilio del mittente;
6.5 ritiro di un invio posta-lettere oltre il normale orario di apertura degli sportelli;
6.6 posta in giacenza;
6.7 magazzinaggio degli invii della posta-lettere superiori a 500 grammi, e dei pacchi postali;
6.8 consegna dei pacchi in risposta all'avviso di ricevimento;
6.9 copertura contro il rischio di forza maggiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-13