Art. 13 · Servizi supplementari
Convenzione Postale UniversaleParte seconda

Art. 13

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Servizi supplementari

In vigore dal 17 mar 2007
Servizi supplementari 1. I Paesi membri assicurano i seguenti servizi supplementari obbligatori: 1.1 servizio di raccomandata per gli invii aerei e prioritari della posta-lettere in partenza; 1.2 servizio di raccomandata per gli invii della posta-lettere non prioritari e di superficie in partenza per quelle destinazioni che non hanno un servizio prioritario o di posta aerea; 1.3 servizio di raccomandazione per tutti gli invii provenienti dalle posta-lettere. 2. La prestazione di un servizio di raccomandata è facoltativa per gli invii non prioritari e di superficie in partenza per le destinazioni in cui è assicurato il servizio prioritario o di posta aerea. 3. I Paesi membri possono convenire tra di loro di offrire i seguenti servizi supplementari facoltativi: 3.1 servizio di invii con valore dichiarato per gli invii della posta-lettere e pacchi; 3.2 servizio di invii a consegna attestata per gli invii della posta-lettere; 3.3 servizio di invii in contrassegno per gli invii della posta-lettere e pacchi; 3.4 servizio di invii per espresso per gli invii della posta-lettere e pacchi; 3.5 servizio di consegna in proprie mani per gli invii della posta-lettere raccomandati, a consegna attestata o con valore dichiarato; 3.6 servizio di invii franchi di tasse e di diritti per gli invii della posta-lettere e pacchi; 3.7 servizio di pacchi fragili e pacchi ingombranti; 3.8 servizio di collettame "Consignment" per gli invii collettivi di un unico mittente destinati all'estero. 4. I seguenti tre servizi supplementari comportano allo stesso tempo aspetti obbligatori e aspetti facoltativi: 3.2 servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CCRI), la cui offerta ai propri clienti è essenzialmente facoltativa; ma tutte le amministrazioni sono obbligate ad assicurare il servizio di ritorno all'estero degli invii CCRI; 3.3 servizio di buoni-risposta internazionali; tali buoni possono essere scambiati in tutti i Paesi membri, ma loro vendita ai propri clienti è facoltativa; 3.4 avviso di ricevimento per gli Invii della posta-lettere raccomandati o a consegna attestata, pacchi e invii con valore dichiarato; tutte le amministrazioni postali accettano gli avvisi di ricevimento per gli invii in arrivo; tuttavia, la prestazione del servizio di avviso di ricevimento per gli invii in partenza è facoltativa. 5. Tali servizi e le relative tasse sono descritti nei Regolamenti. 6. Quando nei servizio interno gli elementi di servizio di seguito indicati sono oggetto di tasse speciali, le amministrazioni nazionali sono autorizzate a percepire le stesse tasse per gli invii internazionali, secondo le condizioni enunciate nei Regolamenti: 6.1 distribuzione di pacchetti con peso superiore a 500 grammi; 6.2 impostazione di invii di posta-lettere entro il limite ultimo dell'orario; 6.3 impostazione di invii di posta-lettere oltre il normale orario di apertura degli sportelli 6.4 raccolta al domicilio del mittente; 6.5 ritiro di un invio posta-lettere oltre il normale orario di apertura degli sportelli; 6.6 posta in giacenza; 6.7 magazzinaggio degli invii della posta-lettere superiori a 500 grammi, e dei pacchi postali; 6.8 consegna dei pacchi in risposta all'avviso di ricevimento; 6.9 copertura contro il rischio di forza maggiore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-13