Convenzione Postale Universale
Art. 23
Responsabilità del mittente
In vigore dal 17 mar 2007
Responsabilità del mittente
1. Il mittente che spedisce un invio contenente oggetti non ammessi al trasporto o che non osserva le condizioni di ammissione è responsabile dei danni corporali provocati agli operatori postali e di tutti i danni causati agli altri invii postali e all'attrezzatura postale
2. In caso di danni causati agli altri invii postali, il mittente è responsabile entro gli stessi limiti delle amministrazioni postali per ogni invio danneggiato.
3. Il mittente è responsabile anche se l'ufficio di impostazione accetta tale invio.
4. In compenso, se il mittente ha rispettato le condizioni di ammissione, lo stesso non è responsabile se si verifica un errore o una negligenza delle amministrazioni postali o dei vettori nel trattamento degli invii dopo la loro accettazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-23