Convenzione Postale Universale
Art. 25
Recupero eventuale dell'indennità sul mittente o sul destinatario
In vigore dal 17 mar 2007
Recupero eventuale dell'indennità sul mittente o sul destinatario
1. Se, dopo il pagamento dell'indennità, un invio raccomandato, un pacco, o un invio con valore dichiarato o una parte del contenuto precedentemente considerato come perduto viene ritrovato, il mittente, o secondo il caso, il destinatario è avvisato che l'invio viene tenuto a sua disposizione per un periodo di tre mesi, contro restituzione dell'importo dell'indennità pagata. Contestualmente gli viene chiesto a chi recapitare l'invio. In caso di rifiuto o di mancata risposta nei termini fissati, la stessa procedura viene applicata nei confronti del destinatario o, secondo il caso, del mittente, con gli stessi termini per la risposta.
2. Se il mittente e il destinatario rinunciano a ritirare l'invio o non rispondono entro i termini fissati al punto 1, questo diviene proprietà dell'amministrazione o, eventualmente, delle amministrazioni che hanno subito il danno.
3. In caso di successivo ritrovamento di un invio con valore dichiarato, il cui contenuto venga riconosciuto di valore inferiore all'importo dell'indennità pagata, il mittente o il destinatario, secondo il caso, deve restituire l'importo di tale indennità contro consegna dell'invio, senza pregiudizio delle conseguenze derivanti dalla dichiarazione fraudolenta di valore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-25