Convenzione Postale Universale›Parte terza
Art. 28
Spese terminali. Disposizioni generali
In vigore dal 17 mar 2007
Spese terminali. Disposizioni generali
1. Con riserva delle esenzioni prescritte nei regolamenti, ogni amministrazione che riceve da altra amministrazione invii di posta-lettere ha il diritto di percepire dall'amministrazione speditrice una remunerazione per le spese causate dal corriere internazionale ricevuto.
2. Per l'applicazione delle disposizioni riguardanti il pagamento delle spese terminali, le amministrazioni postali sono classificate come paesi e territori del sistema target o paesi e territori aventi diritto di far parte del sistema transitorio, conformemente alla lista redatta a questo scopo dal Congresso nella Risoluzione 12/2004.
Nelle disposizioni sulle spese terminali, i paesi e i territori sono denominati "paesi".
3. Le disposizioni della presente Convenzione concernenti il pagamento delle spese terminali sono misure transitorie che conducono all'adozione di un sistema di pagamento che tenga conto delle specificità di ciascun paese.
4. Accesso al regime interno
4.1 Ogni amministrazione deve mettere a disposizione delle altre amministrazioni tutte le tariffe, i termini e le condizioni offerti nel proprio servizio interno a condizioni identiche a quelle proposte ai propri clienti nazionali.
4.2 Un'amministrazione di origine può, in condizioni simili, richiedere all'amministrazione di destinazione del sistema target di beneficiare delle stesse condizioni che quest'ultima offre ai propri clienti nazionali per invii equivalenti.
4.3 Le amministrazioni nel sistema transitorio devono indicare se autorizzano l'accesso alle condizioni indicate al punto 4.1.
4.3.1 Quando un'amministrazione di un paese del sistema transitorio dichiara di autorizzare l'accesso alle condizioni offerte nel proprio sistema interno, tale autorizzazione si applica all'insieme delle amministrazioni dell'Unione in maniera non-discriminatoria.
4.4 Competerà all'amministrazione di destinazione decidere se le condizioni di accesso al proprio servizio interno sono state soddisfatte dall'amministrazione di origine.
5. I tassi delle spese terminali per gli invii in grande quantità non devono essere superiori ai tassi più favorevoli applicati dall'amministrazione di destinazione mediante accordi bilaterali o multilaterali riguardanti le spese terminali. Competerà all'amministrazione di destinazione decidere se l'amministrazione di origine avrà soddisfatto o no le condizioni di accesso.
6. Il pagamento delle spese terminali sarà basato sulla prestazione della qualità del servizio nel paese di destinazione. Il Consiglio di gestione postale è di conseguenza autorizzato ad accordare dei premi alla remunerazione indicata agli al fine di incoraggiare la partecipazione al sistema di controllo e per ricompensare le amministrazioni che raggiungono il loro obiettivo di qualità. Il Consiglio di gestione postale può anche fissare delle penali nel casso di qualità insufficiente, ma la remunerazione non potrà essere inferiore a quella minima indicata agli .
7. Ogni amministrazione può rinunciare in tutto o in parte alla remunerazione prevista al punto 1.
8. Le amministrazioni interessate possono, mediante accordo bilaterale o multilaterale, applicare altri sistemi di remunerazione per il regolamento dei conti relativi alle spese terminali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-28