Convenzione Postale Universale

Art. 33

Tasso di base e disposizioni relative alle spese di trasporto aereo

In vigore dal 17 mar 2007
Tasso di base e disposizioni relative alle spese di trasporto aereo 1. Il tasso di base da applicare al regolamento dei conti fra amministrazioni a titolo di trasporto aereo è approvato dal Consiglio di gestione postale. Esso viene calcolato dall'Ufficio Internazionale secondo la formula specificata nel Regolamento della posta-lettere. 2. Il calcolo delle spese di trasporto aereo dei dispacci chiusi, degli invii prioritari e degli invii aerei e dei plichi-aerei in transito allo scoperto, nonché le modalità dei conti relativi, risultano dal Regolamento della posta-lettere e dal Regolamento dei pacchi postali. 3. Le spese di trasporto per tutto il tragitto aereo sono: 3.1 a carico dell'amministrazione di origine se si tratta di dispacci chiusi, anche nel caso in cui tali dispacci transitino per una o più amministrazioni postali intermediarie; 3.2 a carico dell'amministrazione che recapita gli invii ad un'altra amministrazione se si tratta di invii prioritari e di invii aerei in transito allo scoperto, ivi compresi quelli mal indirizzati. 4. Le presenti regole sono applicabili agli invii esenti da spese di transito territoriale e marittimo se avviati per via aerea. 5. Ogni amministrazione di destinazione che assicura il trasporto aereo del corriere internazionale all'interno del suo paese ha diritto al rimborso dei costi supplementari causati dal tale trasporto, purchè la distanza media dei tragitti percorsi superi i 300 chilometri. 11 Consiglio di gestione postale può sostituire la distanza media ponderata con un altro criterio pertinente. Salvo accordo che preveda la gratuità, le spese devono essere uniformi per tutti i dispacci prioritari e i dispacci aerei provenienti dall'estero, sia che tale corriere venga riavviato per via aerea o meno. 6. Tuttavia, quando la compensazione delle spese terminali percepita dall'amministrazione di destinazione è basata specificatamente sui costi o sulle tariffe interne, non si procede ad alcun rimborso supplementare a titolo di spese di trasporto aereo interno. 7. L'amministrazione di destinazione esclude, per il calcolo della distanza media ponderata, il peso di tutti i dispacci per i quali il calcolo della compensazione delle spese terminali è specificatamente basato sui costi o sulle tariffe interne dell'amministrazione di destinazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-33

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