Convenzione Postale Universale

Art. 35

Potere del CEP di fissare l'ammontare delle spese e delle quote parti

In vigore dal 17 mar 2007
Potere del CEP di fissare l'ammontare delle spese e delle quote parti 1. Il Consiglio di gestione postale ha il potere di fissare le spese e le quote parti seguenti, che devono essere pagate dalle amministrazioni postali secondo le condizioni enunciate dai Regolamenti: 1.1 spese di transito per la lavorazione e il trasporto dei dispacci di posta-lettere attraverso almeno un paese terzo; 1.2 tasso di base e spese di trasporto aereo applicabili al corriere aereo; 1.3 quote parti territoriali di arrivo per la lavorazione dei pacchi in arrivo; 1.4 quote parti territoriali di transito per la lavorazione e il trasporto dei pacchi attraverso un paese terzo; 1.5 quote parti marittime per il trasporto marittimo dei pacchi. 2. La revisione che potrà essere fatta secondo una metodologia che assicuri una remunerazione equa alle amministrazioni che assicurano i servizi, dovrà basarsi su dati economici e finanziari affidabili e rappresentativi. La modifica eventuale decisa entrerà in vigore ad una data fissata dal Consiglio di gestione postale
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-35

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