Protocollo finale della Convenzione Postale Europea›Parte quarta
Art. I
Appartenenza degli invii postali. Ritiro. Modifica o correzione di indirizzo
In vigore dal 17 mar 2007
Protocollo finale della Convenzione postale universale
Al momento di procedere alla firma della Convenzione Postale Universale conclusasi oggi, i Plenipotenziari firmatari hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Appartenenza degli invii postali. Ritiro. Modifica o correzione di
indirizzo
1. Le disposizioni di cui agli .1 e 2 non si applicano a: Antigua e Barbuda, Bahrain (Regno), Barbados, Belize, Botswana, Brunei Darussalam, Canada, Hong-Kong, Cina, Dominica, Egitto, Fidji, Gambia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito, Grenade, Guyana, Irlanda, Giamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Malesia, Malawi, Mauritius, Nauru, Nigeria, Nuova-Zelanda, Uganda, Papuasia Nuova Guinea, Saint Cristophe et Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo-e-Grenadine, Isole Salomone, Samoa occidentale, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Swaziland, Tanzania (Rep. Unita), Trinità e Tobago, Tuvalu, Vanuatu e Zambia.
2. Le disposizioni di cui agli .1 e 2 non si applicano neppure all'Austria, alla Danimarca e all'Iran (Rep. Islamica), le cui legislazioni non consentono il ritiro o la modifica d'indirizzo degli invii della posta-lettere, su richiesta del mittente, dal momento in cuì il destinatario è stato informato dell'arrivo di un invio a lui indirizzato.
3. L'.1 non si applica all'Australia, Ghana e Zimbabwe.
4. L'.2 non si applica alle Bahamas, Iraq, Myanmar e alla Rep. Pop. Dem. di Corea, le cui legislazioni non consentono il ritiro o la modifica di indirizzo degli invii della posta-lettere su richiesta del mittente.
5. L'.2 non si applica all'America (Stati Uniti).
6. L'.2 si applica all'Australia nella misura in cui è compatibile con la legislazione interna di questo paese.
7. In deroga all'.2, El Salvador, Panama (Rep.), Filippine, Rep. Dem. del Congo e Venezuela sono autorizzati a non rinviare i pacchi dopo che il destinatario ne abbia chiesto lo sdoganamento, dato che contrario alla loro legislazione doganale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-pfd-i