Protocollo finale della Convenzione Postale Europea›Parte quarta
Art. III
Eccezione alla franchigia postale per i cecogrammi
In vigore dal 17 mar 2007
Articolo III
Eccezione alla franchigia postale per i cecogrammi
1. In deroga all', le amministrazioni postali di Indonesia, San Vincenzo e Grenadine e Turchia, che non accordano la franchigia postale ai cecogrammi nel loro servizio interno, hanno la facoltà di percepire le tasse di affrancatura e le tasse per servizi speciali, le quali peraltro non possono essere superiori a quelle del loro servizio interno.
2. In deroga all' le amministrazioni postali di Germania, America (Stati Uniti), Australia, Austria, Canada, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Giappone e Svizzera hanno la facoltà di riscuotere le tasse per servizi speciali applicate ai cecogrammi nel loro servizio interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-pfd-iii