Art. III · Eccezione alla franchigia postale per i cecogrammi
Protocollo finale della Convenzione Postale EuropeaParte quarta

Art. III

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Eccezione alla franchigia postale per i cecogrammi

In vigore dal 17 mar 2007
Articolo III Eccezione alla franchigia postale per i cecogrammi 1. In deroga all', le amministrazioni postali di Indonesia, San Vincenzo e Grenadine e Turchia, che non accordano la franchigia postale ai cecogrammi nel loro servizio interno, hanno la facoltà di percepire le tasse di affrancatura e le tasse per servizi speciali, le quali peraltro non possono essere superiori a quelle del loro servizio interno. 2. In deroga all' le amministrazioni postali di Germania, America (Stati Uniti), Australia, Austria, Canada, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Giappone e Svizzera hanno la facoltà di riscuotere le tasse per servizi speciali applicate ai cecogrammi nel loro servizio interno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-pfd-iii