Protocollo finale della Convenzione Postale EuropeaParte quarta

Art. VII

Servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CCRI)

In vigore dal 17 mar 2007
Articolo VII Servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CCRI) 1. In deroga all'.4.1 l'amministrazione postale della Bulgaria (Rep.) assicurerà il servizio CCRI dopo la negoziazione con l'amministrazione postale interessata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-pfd-vii

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