Protocollo finale della Convenzione Postale Europea›Parte quarta
Art. VII
Servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CCRI)
In vigore dal 17 mar 2007
Articolo VII
Servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CCRI)
1. In deroga all'.4.1 l'amministrazione postale della Bulgaria (Rep.) assicurerà il servizio CCRI dopo la negoziazione con l'amministrazione postale interessata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-pfd-vii