Convenzione Postale Universale

Art. 34

Quote parti territoriali e marittime dei pacchi postali

In vigore dal 17 mar 2007
Quote parti territoriali e marittime dei pacchi postali 1. I pacchi scambiati tra due amministrazioni postali sono sottoposti a quote parti territoriali di arrivo calcolate combinando il tasso di base per pacco e quello per chilogrammo fissati dal Regolamento. 1.1 Tenendo conto dei suddetti tassi di base, le amministrazioni postali possono inoltre essere autorizzare a beneficiare di tassi supplementari per pacco e per chilogrammo, conformemente alle disposizioni previste dal Regolamento. 1.2 Le quote parti menzionate al punto 1 e 2 sono a carico dell'amministrazione del paese di origine, a meno che il Regolamento riguardante i pacchi postali non preveda delle deroghe a tale principio. 1.3 Le quote parti territoriali di arrivo devono essere uniformate per il territorio complessivo di ciascun paese. 2. I pacchi scambiati tra due amministrazioni o tra due uffici dello stesso paese per mezzo di servizi di superficie di una o più amministrazioni sono sottoposti, a vantaggio dei paesi i cui servizi partecipano all'avviamento territoriale, alle quote parti territoriali di transito fissate dal Regolamento secondo lo scaglione di distanza. 2.1 Per i pacchi in transito allo scoperto, le amministrazioni intermediarie sono autorizzate ad esigere la quota parte forfetaria per invio fissata dal Regolamento. 2.2 Le quote parti territoriali di transito sono a carico dell'amministrazione del paese di origine, a meno che il regolamento riguardante i pacchi postali non preveda deroghe a questo principio. 3. Ciascun paese i cui servizi partecipano al trasporto marittimo di pacchi è autorizzato a esigere le quote parti marittime. Dette quote parti sono a carico dell'amministrazione del paese di origine, a meno che il Regolamento riguardante i pacchi postali non preveda deroghe a questo principio. 3.1 Per ogni servizio marittimo prestato, la quota parte marittima è fissata dal Regolamento concernente i pacchi postali secondo lo scaglione di distanza. 3.2 Le amministrazioni postali hanno la facoltà di maggiorare del 50% al massimo la quota parte marittima calcolata conformemente al punto 3.1. Al contrario, esse la possono ridurre a loro piacimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-34

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