Art. 19 · Scambio di dispacci chiusi con unità militari
Convenzione Postale UniversaleParte seconda

Art. 19

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Scambio di dispacci chiusi con unità militari

In vigore dal 17 mar 2007
Scambio di dispacci chiusi con unità militari 1. Dispacci chiusi di posta-lettere possono essere scambiati tramite i servizi territoriali, marittimi o aerei di altri paesi: 1.1 fra gli uffici postali di un paese membro e i comandanti delle unità militari messe a disposizione dall'Organizzazione delle Nazioni Unite; 1.2 fra i comandanti di tali unità militari; 1.3 fra gli uffici postali di un paese membro e i comandanti di divisioni navali o aeree o terrestri, di navi da guerra o di aerei militari che tale paese ha di stanza all'estero; 1.4 fra i comandanti di divisioni navali o aeree o terrestri, di navi da guerra o di aerei militari dello stesso paese. 2. I dispacci di poste-lettere di cui al punto 1 devono contenere invii della posta-lettere esclusivamente diretti a o provenienti da membri delle unità militari, dagli stati maggiori e dagli equipaggi delle navi o degli aerei di destinazione o di spedizione dei dispacci. L'amministrazione postale del paese che ha messo a disposizione l'unità militare o al quale appartengono le navi e gli aerei, stabilisce le tariffe e le condizioni di spedizione applicabili a tali invii, sulla base della propria regolamentazione. 3. Salvo accordo particolare, l'amministrazione postale del paese che ha messo a disposizione l'unità militare o dal quale dipendono le navi da guerra o gli aerei militari è debitrice, verso le amministrazioni interessate, delle spese di transito dei dispacci, delle spese terminali e delle spese di trasporto aereo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-19