Art. 17 · Reclami
Convenzione Postale UniversaleParte seconda

Art. 17

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Reclami

In vigore dal 17 mar 2007
Reclami 1. Ogni amministrazione postale è tenuta ad accettare i reclami riguardanti un invio impostato nel suo servizio o in quello di un'altra amministrazione postale, purchè tali reclami siano presentati entro il termine di sei mesi a partire dal giorno successivo a quello di impostazione dell'invio. Il periodo di sei mesi riguarda le relazioni tra reclamanti e amministrazioni postali e non copre la trasmissione dei reclami tra amministrazioni postali. 1.1 Tuttavia, le amministrazioni postali non sono obbligate ad accettare reclami per il mancato ricevimento di un invio di posta-lettere ordinario. Quindi, le amministrazioni postali che decidano di accettare tali reclami, possono limitare le loro indagini alle ricerche nel servizio degli invii non consegnabili. 2. I reclami sono accettati in base alle condizioni previste dai Regolamenti. 3. Il trattamento dei reclami è gratuito. Tuttavia, se è richiesto l'impiego del servizio EMS, le spese supplementari sono, in linea di principio, a carico del richiedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-17