Art. 9
Scelta dei consulenti tecnici
In vigore dal 7 nov 2003
1. La scelta dei periti e dei consulenti viene effettuata dall'Autorità tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i tribunali ovvero affidata ad università o centri di ricerca, che designano le persone ritenute professionalmente più idonee a compiere l'accertamento tecnico richiesto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-11;284#art-9