Art. 12
Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
In vigore dal 7 nov 2003
Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1. Il responsabile del procedimento, allorchè ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti.
2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti all'Autorità per l'adozione del provvedimento finale.
3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all', comma 5, del decreto legislativo, prima dell'adempimento di cui al comma 2 del presente articolo, richiede il parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del procedimento. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 3 ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle notizie o dei documenti richiesti. Il decorso del termine del procedimento, fissato ai sensi dell', è sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o fino al termine ultimo per il suo ricevimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-11;284#art-12