Art. 15

Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa

In vigore dal 7 nov 2003
Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa 1. L'Autorità, quando con il provvedimento con cui dichiara l'ingannevolezza della pubblicità o l'illiceità della pubblicità comparativa dispone, ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo, la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese dell'operatore pubblicitario, determina il mezzo e le modalità di tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati. Copia del provvedimento che dispone la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, viene inviata al proprietario del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere effettuata. La dichiarazione rettificativa può essere disposta in forma di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario è indirizzato personalmente ai destinatari e questi sono determinabili. 2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, l'operatore pubblicitario ne dà immediata comunicazione all'Autorità, trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari cui è stata indirizzata la comunicazione individuale quando, ai sensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente ai destinatari dell'originario messaggio pubblicitario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-11;284#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa (Art. 15 Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa.) — Testo vigente | Portale Normativo