Art. 14

Decisione dell'Autorità

In vigore dal 7 nov 2003
1. Il responsabile del procedimento comunica alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento il provvedimento finale dell'Autorità, che è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 2. Il provvedimento finale dell'Autorità contiene l'indicazione del termine e del soggetto presso cui è possibile ricorrere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-11;284#art-14

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Decisione dell'Autorità (Art. 14 Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa.) — Testo vigente | Portale Normativo