Art. 11
Sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario
In vigore dal 7 nov 2003
1. Ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo, l'Autorità, in caso di particolare urgenza, può disporre, anche d'ufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita.
2. Quando la richiesta di sospensione è inoltrata da uno dei soggetti di cui all', comma 1, del presente regolamento, con la stessa richiesta originaria di intervento dell'Autorità ovvero con separata istanza in corso di procedimento, l'Autorità provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di sospensione.
3. Il responsabile del procedimento assegna alle parti un termine per presentare memorie. Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti all'Autorità per la decisione.
4. L'Autorità può disporre con atto motivato la sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario anche senza acquisire le memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilità dell'intervento.
5. Il responsabile del procedimento comunica alle parti le determinazioni dell'Autorità.
6. La decisione dell'Autorità di sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita deve essere immediatamente eseguita a cura dell'operatore pubblicitario. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione l'operatore pubblicitario dà immediata comunicazione all'Autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-11;284#art-11