Art. 8
Perizie e consulenze
In vigore dal 7 nov 2003
1. Nel caso in cui l'Autorità disponga perizie e consulenze, ne è data comunicazione alle parti del procedimento.
2. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal responsabile del procedimento alle parti.
3. I soggetti ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell', possono nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loro consulente, il quale può assistere alle operazioni svolte dal consulente dell'Autorità e presentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, scritti e documenti in cui svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-11;284#art-8