Art. 6
Partecipazione al procedimento
In vigore dal 7 nov 2003
1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto scritto, debitamente sottoscritto, contenente:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;
b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;
c) l'indicazione dell'interesse ad intervenire.
2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarità e la completezza dell'atto, comunica al richiedente che lo stesso può:
a) accedere agli atti del procedimento;
b) presentare memorie scritte e documenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-11;284#art-6