Art. 1
Definizioni
In vigore dal 7 nov 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, in materia di pubblicità ingannevole, come modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, al fine di includervi la pubblicità comparativa;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e in particolare l'articolo 41, il quale prevede i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e in particolare gli , i quali prevedono i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 97/55/CE;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di attuazione della direttiva 97/55/CE al fine di includervi la pubblicità comparativa ed in particolare l', comma 8, che prescrive, anche per la pubblicità comparativa, che la procedura istruttoria è stabilita con regolamento da emanarsi ai sensi dell', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;
Ritenuto di dover adeguare il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, concernente le procedure istruttorie relative all'applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di attuazione della direttiva 97/55/CE, al fine di includervi la pubblicità comparativa;
Ritenuto altresì, di dover apportare al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, ulteriori modifiche dirette a migliorare la trasparenza delle procedure adottate ed a rafforzare i diritti di difesa delle parti del procedimento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;
Emana
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per decreto legislativo, il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni;
b) per Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all' della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-11;284#art-1