Art. 4

Avvio del procedimento

In vigore dal 7 nov 2003
1. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento, ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo, al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore, nonché al richiedente. Quando il committente non è conosciuto, il responsabile del procedimento fissa un termine al proprietario del mezzo perché fornisca ogni informazione idonea ad identificarlo ovvero rivolge analoga richiesta a qualunque soggetto, pubblico o privato, che possa fornirla. 2. Se la richiesta è irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro sette giorni lavorativi dal suo ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza, ed assegnando un termine per la regolarizzazione od il completamento. 3. Nei casi di cui all', comma 1, lettera b), numeri 5), 6) e 7), se non è in possesso del messaggio pubblicitario, il responsabile del procedimento, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta regolare e completa, pone in essere ogni adempimento necessario per acquisirne copia. 4. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona responsabili del procedimento, l'ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie ed i documenti possono essere presentati. 5. Se la richiesta di cui all' risulta manifestamente infondata od inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente od in caso di mancato rispetto del termine assegnato di cui al comma 2, l'Autorità provvede alla sua archiviazione, dandone comunicazione al richiedente.
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Avvio del procedimento (Art. 4 Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa.) — Testo vigente | Portale Normativo