Art. 3
Ufficio e persona responsabili del procedimento
In vigore dal 7 nov 2003
1. L'ufficio responsabile del procedimento è l'unità organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell', comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Responsabile del procedimento è il dirigente preposto alla unità di cui al comma 1 od altro funzionario dallo stesso incaricato.
3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-11;284#art-3