Art. 3

Ufficio e persona responsabili del procedimento

In vigore dal 7 nov 2003
1. L'ufficio responsabile del procedimento è l'unità organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell', comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 2. Responsabile del procedimento è il dirigente preposto alla unità di cui al comma 1 od altro funzionario dallo stesso incaricato. 3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-11;284#art-3

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Ufficio e persona responsabili del procedimento (Art. 3 Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa.) — Testo vigente | Portale Normativo