Art. 10
Onere della prova
In vigore dal 7 nov 2003
1. Se l'Autorità, ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo, dispone che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità, il responsabile del procedimento comunica tale provvedimento alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa ed il termine per la produzione della prova.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-11;284#art-10