Art. 10

Onere della prova

In vigore dal 7 nov 2003
1. Se l'Autorità, ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo, dispone che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità, il responsabile del procedimento comunica tale provvedimento alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa ed il termine per la produzione della prova.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-11;284#art-10

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Onere della prova (Art. 10 Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa.) — Testo vigente | Portale Normativo